Se il contribuente richiede la dilazione del pagamento di una cartella non potrà impugnare la successiva intimazione di pagamento sostenendo che la cartella non gli sia stata notificata.
Lo ha precisato la Ctr Campania con la sentenza n. 9209/01/18 depositata il 24/10/2018 con le seguenti
Motivazioni
Come riconosciuto da Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 18/06/2018, n. 16098 a mente della quale ”L’avvio del piano di rateizzazione con l’agente della riscossione costituisce indice del riconoscimento del debito e, pertanto, corrisponde ad atto interruttivo della prescrizione, risultando – tale fatto – incompatibile con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche”.
Pertanto, se è vero che di per sè in materia tributaria non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.
Conclusioni
Sul punto la prescrizione non può dirsi maturata in quanto il termine risulta interrotto e l’appello deve essere sul punto accolto.