“qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l’erogazione di somme poi refluite in forza di precedenti accordi… nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi”, risulta “individuabile il “motivo illecito” perseguito, rappresentato dalla costituzione di un’ipoteca per debiti chirografari preesistenti; tale garanzia è revocabile, in quanto concessa per nuovo credito, la cui erogazione è finalizzata all’estinzione di credito precedente chirografario” (cfr. Cass., 15 ottobre 2012, n. 17650; nella motivazione anche disamina dei precedenti. Da ultimo: 29 febbraio 2016, n. 3955)”.
Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 19746 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO
Data pubblicazione: 25/07/2018