Il primo comma dell’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto Liquidità Imprese”, rubricato “Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare” prevede:
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1
e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11
maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo
previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio
2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83
del decreto-legge n. 18 del 2020.
L’art. 83 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, rubricato (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), prevede:
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. [...] 21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
A riguardo, il comma 2 dell’art. 36 cit. sposta alla data del 12 maggio 2020 (anziché 16 aprile 2020, come inizialmente previsto dall’art. 83 “Decreto Cura Italia”) il giorno iniziale del periodo da cui riprenderanno le udienze (non solo quelle indifferibili di cui all’art. 83, co. 3 Decreto Cura Italia) e ricominceranno a decorrere tutti i termini procedurali.
Per cui nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale si intendono sospesi tutti i termini per il compimento degli atti processuali.
TERMINE INIZIALE | TERMINE FINALE |
09 MARZO 2020 | 11 MAGGIO 2020 |
Processo telematico – precisazioni
In merito alla sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali, si precisa che la sospensione non ha carattere preclusivo, le parti possono compiere comunque gli atti processuali in via esclusivamente telematica e senza accesso agli uffici giudiziari.