I crediti contributi INPS si prescrivono nel termine quinquennale, anche qualora non venga impugnata la cartella di pagamento, in virtù del seguente principio di diritto enunciato dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite con la rinomata sentenza n. 23397 del 17-11-2016:
«la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato».
Principio più che granitico confermato indistintamente da tutte le pronunce della Cassazione, successive alla n. 23397/2016.
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