Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto (art. 16, comma 5). Il servizio postale in parola è quello cd. “universale”, fornito in esclusiva da Poste Italiane (d.lgs, 22 luglio 1999, n.261, art. 4; conf. Cass. n. 19467 del 2016 e n. 27021 del 2014).
Lo ha stabilito la Cassazione sezioni unite n.13452/2017 del 29 maggio 2017.
A pagina 14 della sentenza si legge:
“Le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3). La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1). Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5) e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2). Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto (art. 16, comma 5). Il servizio postale in parola è quello cd. “universale”, fornito in esclusiva da Poste Italiane (d.lgs, 22 luglio 1999, n.261, art. 4; conf. Cass. n. 19467 del 2016 e n. 27021 del 2014)“.